4. Fornitura di supporto
4.1. In tutte le fasi della collaborazione con la Banca, al Richiedente è garantito il supporto da parte di uno specialista accreditato — un agente del credito.
4.2. I servizi di supporto comprendono:
- organizzazione di incontri tra il Richiedente e la Banca,
- consulenza sui programmi di finanziamento,
- controllo del rispetto delle scadenze e dei requisiti stabiliti,
- assistenza nella redazione e preparazione dei documenti,
- aiuto nell'ottenimento dell'approvazione finale del credito.
4.3. La quota per i servizi di consulenza è pari a 100 EUR, da versare in un'unica soluzione prima della conclusione della procedura di registrazione. Tale importo deve essere trasferito direttamente allo specialista del credito Giulia Rossi.
4.4. Il pagamento indicato rappresenta un passaggio amministrativo necessario nell'ambito della procedura ufficialmente approvata e dimostra la disponibilità del Richiedente ad accedere ai fondi del credito.
5. Obblighi delle parti
5.1. Il Richiedente è responsabile della veridicità delle informazioni indicate nella domanda e si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal presente Accordo.
5.2. A seguito del ricevimento della presente comunicazione e del completamento dei requisiti formali principali (chiarimento dei dati, firma di moduli aggiuntivi), i fondi del credito approvati saranno garantiti ed accreditati sul conto bancario del Richiedente indicato nella sua domanda.